Il testo integrale della nota inviata a tutte le autorità competenti, firmato dall’ing. Sciacca e sottoscritto da diversi comitati locali. In allegato planimetrie, mappe e progetto.
Con riferimento al progetto per la realizzazione dell’“Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di Mili”, proposto dalla S.R.R. “Messina Area Metropolitana”, si rappresenta quanto segue.
In data 11 gennaio 2026 il Comitato civico “Messina 3S” ha aderito alla mobilitazione promossa dal Comitato “Amo il mio Paese”, finalizzata a richiamare l’attenzione delle istituzioni, delle forze politiche, delle associazioni e della cittadinanza tutta in merito alla scelta localizzativa dell’impianto in oggetto, prevista in località Mili-Moleti, nel Comune di Messina.
A seguito di tale iniziativa sono state formulate specifiche considerazioni tecniche, diffuse a mezzo stampa e tramite i canali di informazione pubblica, concernenti le rilevanti criticità sotto il profilo idraulico, idrogeologico, ambientale e di sicurezza connesse alla localizzazione dell’impianto in prossimità del corso d’acqua denominato Torrente Moleti.
In sintesi, si è evidenziato come le opere previste dal progetto insistano in corrispondenza e in prossimità di un corso d’acqua naturale, determinando potenziali profili di incompatibilità con la normativa vigente, ed in particolare con l’art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004, che assoggetta a vincolo paesaggistico i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua, nonché le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di rispetto pari a 150 metri per ciascun lato.
Tale tutela opera a prescindere dallo status formale di iscrizione del corso d’acqua negli elenchi delle acque pubbliche, atteso che il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ha recepito il principio secondo cui tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono una risorsa da salvaguardare. Sul punto si richiama altresì la consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3264 del 27 giugno 2014), secondo cui i fiumi e i torrenti sono soggetti a tutela paesaggistica “di per se stessi”, indipendentemente dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche.
Si è inoltre rilevato che l’area in questione è individuata dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) come sito di attenzione, potenzialmente esposto a rischio di colate rapide, come peraltro confermato dalla cartografia ENEA. Ciò comporta precisi obblighi di verifica e di rispetto di prescrizioni tecniche nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere, in ossequio ai principi di prevenzione e tutela della pubblica incolumità.
È stato altresì evidenziato come nella relazione progettuale allegata agli atti il Torrente Moleti venga impropriamente descritto come una viabilità secondaria (“stradella”) posta a sud dell’impianto, mentre in realtà lo stesso corso d’acqua ha subito nel tempo alterazioni del tracciato che ne hanno incrementato la potenziale pericolosità idraulica.
Si è fatto presente che vige il divieto di realizzare discariche o depositi di materiale di qualsiasi genere ad una distanza inferiore ai 150 metri dagli argini del Torrente Mili, corso d’acqua iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, distanza che deve essere computata considerando anche i fabbricati e i manufatti dell’impianto (vasche, platee, strutture tecniche), così come prescritto dall’art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004. A supporto di quanto sopra sono state allegate specifiche planimetrie, che si intendono qui integralmente richiamate.
Pur prendendo atto della recente sentenza del TAR e del relativo comunicato stampa del Comitato “Amo il mio Paese”, si rileva come tale pronunciamento non affronti il merito delle questioni tecniche sollevate, limitandosi a valutazioni di carattere procedurale. Per tali ragioni, con la presente, e unitamente agli altri Comitati e alle Associazioni civiche firmatarie della nota in oggetto, si ritiene doveroso evidenziare ulteriori e dirimenti profili di criticità riconducibili alla pianificazione regionale di settore.
Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), rilasciato con D.A. n. 264/Gab del 19 luglio 2023, è antecedente all’approvazione e all’aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani – Stralcio Rifiuti Urbani, adottato con Ordinanza Commissariale n. 3 del 21 novembre 2024 e approvato con Deliberazione n. 107 del 21 marzo 2024, ai sensi dell’art. 199 del D.lgs. 152/2006.
Ne consegue che il P.A.U.R. risulta non conforme al vigente Piano Regionale dei Rifiuti e, pertanto, necessita di aggiornamento e rivalutazione alla luce dei criteri localizzativi cogenti introdotti dal nuovo strumento pianificatorio.
In particolare, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (pagg. 38-40, punto 1.7.2) individua una serie di criteri “ESCLUDENTI” per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, tra i quali:
– distanza minima di 3 km dai centri abitati (art. 17, comma 3, L.R. 9/2010);
– aree caratterizzate da criticità geologiche e idrogeologiche;
– aree di tutela dei corsi d’acqua e delle relative fasce di rispetto ex art. 142, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2004;
– aree di salvaguardia delle captazioni idriche destinate al consumo umano (art. 94 D.lgs. 152/2006);
– prossimità a funzioni sensibili (scuole, asili, strutture sanitarie), con distanza minima di 1.000 metri.
Alla luce di tali disposizioni, l’intervento in oggetto non risulta compatibile con il quadro pianificatorio regionale vigente, determinando un evidente vizio di conformità che impone la riapertura dell’istruttoria e il riesame complessivo del procedimento autorizzativo.
Il carattere “ESCLUDENTE” di tali criteri comporta l’impossibilità di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli impianti esistenti in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti.
Per quanto sopra esposto, si ritiene che sussistano elementi più che sufficienti per desistere dalla realizzazione dell’impianto nel sito di Mili-Moleti e per procedere all’individuazione di un’area alternativa, idonea e compatibile sotto il profilo normativo, ambientale e della sicurezza, al fine di non pregiudicare l’utilizzo delle risorse finanziarie destinate all’intervento.
In difetto di riscontro alle presenti osservazioni e in caso di prosecuzione dell’iter realizzativo in assenza delle necessarie verifiche di compatibilità, gli scriventi si vedranno costretti ad adire le competenti Autorità giudiziarie, a tutela della pubblica incolumità, dell’ambiente e del territorio.






